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(DL) LA FORMA DELLE DIMISSIONI DEL LAVORATORE (Cass. 26.09.2023 n. 27331)

Le dimissioni costituiscono un diritto potestativo del dipendente ed integrano un negozio unilaterale ricettizio producendo effetti, in quanto tali, dal momento in cui siano pervenute a conoscenza del datore di lavoro
La vigente normativa per contrastare la nefanda pratica delle cc.dd. dimissioni in bianco nonché al fine di garantire la libera (e con data certa) determinazione del lavoratore ha imposto per l’ esercizio del diritto di recesso del dipendente, specifici oneri formali da assolvere con la comunicazione telematica, salvo che le dimissioni non vengano invece rassegnate in sede protetta.
Secondo giurisprudenza sin qui pacifica la Corte ha quindi espresso il seguente principio di diritto: ai sensi dell’ art. 26 del D.lgs n. 151 del 2015, il rapporto di lavoro subordinato puo’ essere risolto solo per dimissioni o per accordo consensuale della parti solamente previa adozione di specifiche modalità formali oppure presso le sedi assistite, a pena di inefficacia dell’ atto. (DG)