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(DLPI) Compenso per lavoro straordinario non compete per il tempo del viaggio (Consiglio di Stato , sez. IV, decisione 12.07.2007 n° 3990)

Al lavoratore inviato in missione non compete il diritto al compenso per lavoro straordinario per il periodo di tempo comprendente il viaggio, in quanto quest’ultimo non è da considerarsi lavoro effettivo.

Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione IV, nella decisione 12 luglio 2007, n. 3990.

La vicenda ha riguardato degli operatori del NAS che hanno proposto ricorso al Giudice amministrativo, al fine di ottenere il riconoscimento del diritto al compenso di lavoro straordinario anche relativamente ai tempi di percorrenza per raggiungere le varie località ove espletavano la loro attività ispettiva.

Il Collegio ha negato tale diritto sul presupposto che la ratio del compenso per lavoro straordinario è quella di compensare il maggior orario di lavoro rispetto a quello ordinario e, praticamente, l’attività lavorativa effettivamente prestata.

Pertanto, ha continuato il Consiglio di Stato, il tempo necessario per raggiungere la località di missione non può considerarsi attività lavorativa effettiva, che, tenuto conto del disagio, viene corrisposta con una diversa indennità.

Al riguardo, il Collegio rammenta che al lavoratore in missione competono tre distinti emolumenti: due fissi e uno eventuale. I due compensi fissi sono la retribuzione ordinaria e l’indennità di missione, mentre quello eventuale è il compenso per lavoro straordinario, quando avvenga e sia debitamente autorizzato.

Nella fattispecie in esame, i ricorrenti, durante il tempo necessario agli spostamenti, per cui ricevevano una speciale indennità, non esercitavano certamente alcuna attività lavorativa tipica e, pertanto, il Collegio ha concluso per il respingimento del ricorso.


MG

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