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(DAM) LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI (Tar Lazio 18.01.2008 n.342)

La legge 241/1990 riconosce a ciascuno ne abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi previa presentazione di idonea richiesta motivata. Una tale richiesta, così come oramai ritenuto dalla giurisprudenza in materia, non necessariamente deve recare la puntuale indicazione del documento (non sempre a conoscenza del richiedente) nell’ambito del quale si ritengono contenute le informazioni oggetto della domanda spettando alla PA il relativo onere di individuazione. Tuttavia un simile obbligo, posto sostanzialmente a salvaguardia del diritto dal richiedente azionato, non può estendersi a tal punto da richiedere alla PA l’esercizio di “un’attività di indagine, ricerca ed elaborazione di dati non in suo possesso o non direttamente contenuti in documenti da essa formati o stabilmente posseduti” . A riguardo il Tar Lazio nella sentenza in epigrafe ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto da un privato cittadino che si era visto respingere dall’Agenzia del Demanio la richiesta di accesso a documenti amministrativi attestanti il canone enfiteutico esistente nel 1974 relativamente ad un terreno dallo stesso posseduto. A motivazione della decisione assunta il Tar precisava la legittimità del comportamento della PA in quanto la richiesta avanzata era tale da imporre a quest’ultima la consegna di dati non già immediatamente disponibili ma necessariamente frutto di elaborazione con processi di calcolo non automatici



E.C.

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