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(DT) I CONFINI DELLA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA (Corte Cost. , 14.03.2008 n. 64)

Con la recente sentenza n. 64 del 10 marzo 2008, la Corte Costituzionale ha inciso in modo netto sulla giurisdizione delle Commissioni Tributarie, sancendo l’illegittimità costituzionale dell’attribuzione a tali organi giurisdizionali della cognizione delle cause in merito al canone per l’occupazione di aree pubbliche (cosap).
Il punto di diritto affermato dalla Consulta (ai giudici tributari vanno solo controversie in materia tributaria) investe in pieno la nozione di tributo: non è tributario ogni prelievo coattivo, come i canoni in esame, che sono pur sempre prestazioni patrimoniali imposte, ma solo quei prelievi che, sebbene coattivi, presentano, da un lato, un nesso sostanziale con un presupposto economicamente valutabile, rilevante quale indice di capacità contributiva; dall'altro, un vincolo di destinazione del gettito derivante da tale prelievo a concorrere a coprire le spese pubbliche.
Di conseguenza, ove sia accertata la mancanza di tale nesso, si deve affermare la natura non tributaria della materia e di conseguenza l’impossibilità di attribuirla alla cognizione dei giudici tributari, per illegittimità costituzionale.
Nel caso di specie, la pronuncia in discorso determina uno spostamento di giurisdizione, a favore del giudice ordinario, delle controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche: infatti, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il cosap non avrebbe natura tributaria e le relative controversie, vertendo su diritti soggettivi, appartengono naturalmente alla giurisdizione del giudice ordinario.
MG

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