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(DI) L’INDICAZIONE DELLA DIA E DEI NOMI DEI RESPONSABILI DEL CANTIERE HANNO FINALITA’ DI SICUREZZA, NON SOLO DI PUBBLICITA’ (Cass. 11.10.2012 n. 40118)

E’ da ravvisarsi un illecito penale ai sensi del DPR n. 380/2001 (cd. Testo Unico per l’Edilizia) nella condotta omissiva posta in essere dal committente dell’opera, dall’appaltatore e dal direttore dei lavori, che non avevano chiaramente indicato i loro nominativi unitamente agli estremi della Dia sul cartello esposto all’ingresso del cantiere.

La Corte di Cassazione ha pertanto accertato la irregolarità del cartello segnalatore dell’opera, dai contenuti assai incerti, in quanto non esposto in maniera ben visibile e non recante tutti le informazioni prescritte dalla normativa vigente, condannando quindi i responsabili al pagamento di un’ammenda.

Ed invero, l’indicazione dei titoli abilitativi e dei nominativi dei responsabili dell’attività di cantiere assolve non solo alla funzione di pubblicità bensì anche a scopi di sicurezza nei confronti dei terzi, affinché questi ultimi, se lesi nei propri diritti dall’attività di cantiere, possano impugnare l’autorizzazione amministrativa entro il termine di legge.

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