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(A) LE PRIME DECISIONI GIURISPRUDENZIALI SULLA RESPONSABILITA’ DEL MEDICO DOPO LA LEGGE BALDUZZI (DL 13. 09.2012 n. 158, convertito in L. 8.11.2012, n. 189)

L’art. 3, comma 1, Legge Balduzzi, sotto il titolo “responsabilità professionale dell’esercente le professioni sanitarie”, nell’ottica di “prevenire il contenzioso” e di “ridurre gli oneri assicurativi” ha contenuto la responsabilità penale del medico-chirurgo, dipendente del servizio sanitario, attraverso l’esclusione della responsabilità penale in caso di colpa lieve, ove “l’esercente la professione sanitaria” abbia scrupolosamente osservate ed applicate “le linee-guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica”. La precitata norma, inoltre, ha qualificato la responsabilità civile del medico come responsabilità ex art. 2043 c.c., meno gravosa per il medico, ma più onerosa per l’ammalato - sotto il profilo della prescrizione (cinque anni ex art. 2947 n. 1 c.c., invece dei dieci anni per quella da inadempimento 2946 c.c.), dell’onere della prova a carico del paziente e non del medico e del nesso di causalità materiale che grava sul danneggiato – ed ha, infine, ridotto il quantum del risarcimento, in deroga all’art. 1223 c.c., chiedendo al giudice «anche nella determinazione del risarcimento del danno» di tener «debitamente conto della condotta di cui al primo periodo».

L’entrata in vigore del nuovo art. 3 della Legge Balduzzi, norma ad hoc per i soli medici del servizio pubblico sanitario, ha dato luogo a contrastanti decisioni giurisprudenziali nonché all’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte costituzionale da parte del Tribunale di Milano, IX Sez. pen. (21.3.2013).

Un primo orientamento maggioritario è seguito da una decisione dei giudici di legittimità (Cassazione civile Sentenza, Sez. III, 19/02/2013, n. 4030) che hanno ribadito la validità della giurisprudenza sul “contatto sociale” a tutela del paziente e, dunque, confermato la natura contrattuale (da inadempimento) della responsabilità del medico. Tale indirizzo è stato accolto anche dalla giurisprudenza di merito. Nella specie, per il Trib. Arezzo (14 febbraio 2013) l’art. 3, 1° comma, l. n. 189/2012 non impone alcun ripensamento dell’inquadramento contrattuale della responsabilità sanitaria.

Di segno opposto, il diverso indirizzo (minoritario) dei giudici di merito che hanno applicato la nuova legge qualificando come aquiliana la responsabilità del medico ospedaliero. Segnatamente il Tribunale di Torino, Sez. IV civ., Sentenza, 26.02.2013, ha affermato che il novellato art. 3 della legge Balduzzi ha escluso la qualificazione in termini contrattuali della responsabilità del medico pubblico dipendente, prevedendo che la responsabilità civile del medico debba ricondursi ad una responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.


A.P.
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