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(DS) IL MEDICO HA L’OBBLIGO DI CONTROLLARE SEMPRE I MACCHINARI CHE UTILIZZA PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROPRIA PRESTAZIONE PROFESSIONALE (Cass. 30.10.2018 n. 27449)

Con la pronuncia in oggetto la Corte di Cassazione ha affermato che il medico che nello svolgimento della propria prestazione si avvale di appositi macchinari, ne deve sempre controllare la corretta operatività. In mancanza, il medico potrebbe essere chiamato a risarcire l’eventuale danno subito dal paziente.
A sostegno di questo assunto, i giudici di legittimità richiamano le regole sul riparto dell’onere probatorio nell’ambito della responsabilità contrattuale ex art. 1218 c.c. Il paziente – danneggiato, in quanto creditore, ha l’onere di provare il nesso causale tra la condotta dell’obbligato e il danno lamentato. Orbene, tale obbligo sussiste sia con riguardo al nesso causale materiale (ossia il nesso tra l’inadempimento e l’evento lesivo) sia al nesso causale giuridico (attinente al danno emergente e al lucro cessante quali conseguenze pregiudizievoli immediatamente e direttamente connesse all’evento dannoso). Tale onere va assolto dimostrando con ogni mezzo di prova a disposizione dell’attore che la condotta del sanitario sia stata la causa del danno secondo il principio del “più probabile che non”. In assenza di prova la domanda deve essere rigettata. E così è stato nel caso esaminato dalla Corte, in cui la domanda è stata rigettata per mancanza di prova del nesso eziologico. (AO)