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(DL) LA CONSEGNA IN BUSTA CHIUSA DI UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE IN CASO DI RIFIUTO DEL LAVORATORE NON RENDE REGOLARMENTE AVVENUTA LA COMUNICAZIONE (Cass. 14.03.2019 n. 7306)

La Corte di Cassazione si è pronunciata il 14 Marzo 2019, con Sentenza n. 7306, sul corretto esito della comunicazione avvenuta con consegna a mano in busta chiusa al lavoratore della lettera di contestazione disciplinare. Dalle risultanze dei precedenti giudizi di merito risultava il rifiuto del lavoratore nel ricevere la lettera che indusse la società a notificare la stessa anche attraverso l’ufficiale giudiziario. Tali premesse hanno portato dapprima la Corte d’Appello e poi, con la sentenza in commento, anche la S. C. a ritenere non ritualmente avvenuta tale comunicazione. Invero, muovendo dall’art. 1355 cod. civ., i Giudici hanno sostenuto come nonostante l’obbligo del lavoratore di ricevere comunicazioni sul posto di lavoro determini l’inopponibilità del suo rifiuto all’avvenuta comunicazione se correttamente giunta all’indirizzo del destinatario, al contrario nel caso di specie la prova della mancata conoscenza del contenuto della lettera - neppure anticipata dal mittente verbalmente – comporta il non corretto perfezionamento. (GT)