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(DL) IN ASSENZA DEL REQUISITO DI FORMA SCRITTA SULL'ORARIO PART-TIME IL CONTRATTO SI TRASFORMA A TEMPO PIENO (Cass. 30.5.2019 n. 14797)

Con la sentenza in oggetto la S.C. è tornata a pronunciarsi sulle conseguenze della nullità del contratto part-time per carenza della forma scritta ad substantiam, nel regime della previgente disciplina ex art. 5 D.L. n. 726/84 conv. L. 863/84.
Nel caso in esame la Corte ha cassato con rinvio la pronuncia della Corte d'Appello di Bologna che, ferma la nullità della clausola part-time del contratto di lavoro per carenza della forma scritta, aveva affermato che la lavoratrice avesse diritto solo alle retribuzioni proporzionate alle prestazioni in concreto svolte e della cui prova la stessa doveva ritenersi onerata, trovando applicazione la giurisprudenza in materia di lavoro straordinario.
La S.C., invece, richiamando le precedenti pronunce della Corte Costituzionale (nn. 210/1992 e 283/2005) e della Cassazione medesima (n. 24476/2011 e n. 5330/2006) ha affermato che la nullità della clausola sull'orario a tempo parziale determina la conversione del contratto in un "normale contratto di lavoro" e ciò a salvaguardia della parte più debole dei contraenti, pronunciando il seguente principio di diritto: "...in ipotesi di nullità del contratto part-time per difetto dei requisiti di contenuto o forma previsti da norme imperative di legge, deve ritenersi costituito un ordinario rapporto di lavoro full time, previa eliminazione della clausola nulla; con conseguente diritto del lavoratore al risarcimento del danno, commisurato alle differenze retributive rispetto all'orario full time non svolto, solo ove risulti la mora accipinedi di parte datoriale, in coerenza con il principio di effettività delle prestazioni".
E' infatti interessante sottolineare che la S.C., nell'affermare la conversione del contratto in full time, ha comunque ribadito che il diritto del lavoratore alla corrispondente retribuzione sorge solo se la prestazione a tempo pieno è stata effettivamente eseguita o, in mancanza, vi sia stato un atto di messa in mora delle prestazioni da parte del lavoratore medesimo. (FA).