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(DL) ABUSO DEI PERMESSI EX ART. 33 DELLA LEGGE 104 DEL 1992 (Cass. 09.07.2019 n. 18411)

La Corte di Cassazione con la sentenza in commento ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore per abuso di permessi ex art. 33 comma 3 della legge n. 104 del 1992. In particolare, dall’istruttoria risultava che il dipendente, che aveva richiesto i citati permessi per assistere una parente, in tali giornate non si era allontanato dalla propria abitazione né tanto meno si era recato dalla parente per prestarle assistenza. Orbene, secondo la Corte d’appello adita, la cui motivazione viene ritenuta logicamente congrua dai giudici di legittimità, la predetta circostanza unitamente alle dichiarazioni rilasciate dal lavoratore in sede i giustificazioni rese ai sensi dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 (che dichiarava di aver prestato regolare assistenza alla parente), giustificava il licenziamento per giusta causa per compromissione irrimediabile del vincolo di fiducia tra le parti. (AO)