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(DL) PERMESSI LEGGE 104/1992 – LIMITAZIONI ALL’USO SECONDO LA RATIO PER LA QUALE SONO CONCESSI (Cass. n. 1394 del 22.01.2020)

Il diritto alla fruizione dei permessi di cui alla L. n. 104 del 1992 art. 33, attribuiti al lavoratore per assistere alla persona con handicap in situazione di gravità trova la sua ratio nella sola finalità di assistenza al disabile. Nel momento in cui il prestatore di lavoro, nella fruizione dei permessi, non tenga conto di tale ratio, utilizzandoli per finalità diverse, pone in essere un illecito, in quanto priva il datore di lavoro della prestazione lavorativa e l’Ente di previdenza del trattamento economico con un’indebita percezione. Ovviamente la natura assistenziale potrà essere assolta anche con modalità e forme diverse dall’assistenza diretta e, dunque, anche attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative o pratiche di qualsiasi genere, purchè tali incombenze siano poste in essere a favore del familiare assistito. Il mancato rispetto della ratio della norma, integra una legittima causa di licenziamento per illecito ed abuso di diritto. (EC)