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(DT) ESCLUSA LA NATURA REDDITUALE DEL RISARCIMENTO DEL DANNO DA PERDITA DI CHANCE (Cass. n. 14344 del 05.05.2022)

La suprema Corte di Cassazione anche richiamando un proprio recente arresto nomofilattico (Cass. n. 4488 del 11.02.2022), ha ribadito come le somme percepite dal lavoratore a titolo di risarcimento del danno non costituiscano reddito imponibile laddove ottenuto per c.d. “perdita di chance” realizzata, nella fattispecie in esame, nella privazione della possibilità di sviluppi e progressione nella carriera in ragione dell’ ingiusta esclusione da un relativo concorso.

I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto che in tema di classificazione dei redditi ex art 6 T.U.I.R. comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio sono soggette a imposizione soltanto se, e nei limiti in cui, risultino destinate a reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi (c.d. lucro cessante), e non costituiscono reddito imponibile nell’ ipotesi in cui esse tendano a riparare un pregiudizio di natura diversa (c.d. danno emergente). Non e’ quindi tassabile il risarcimento del danno ottenuto dal lavoratore dipendente, anche in via transattiva, per la perdita di chance di accrescimento professionale ( a causa dell’ assenza di programmi ed obiettivi incentivanti), ed è irrilevante che, ai fini della determinazione del quantum debeatur, si faccia riferimento al ccnl di un certo comparto. (DG)