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(DA)- SEQUESTRO, DELL'OPERA, INEFFICACE NEI CONFRONTI DELL'EDITORE CHE NON HA PARTECIPATO AL PROCEDIMENTO CAUTELARE (CASS.SEZ.I CIVILE,9.02.2007,N.2873)

Nel caso sottoposto all’esame della Suprema Corte, due soggetti sono coautori di un libro. Uno dei due vende ad una casa editrice i diritti di sfruttamento dell’opera e la pubblica. L’altro agisce nei confronti del solo coautore ottenendo il sequestro cautelare di tutte le copie del libro reperibili presso questi e la casa editrice, la quale tuttavia non ha partecipato al procedimento cautelare ante causam.
La Suprema Corte osserva che l’art. 159 della Legge sul diritto d’autore esclude la distruzione a l’aggiudicazione di copie acquistate da terzi in buona fede per uso personale: ne deriva che il sequestro (funzionale alle predette operazioni) sia ammesso anche nei confronti di terzi che abbiano acquistato per uso non personale.
L’editore che abbia acquistato il diritto di sfruttamento economico dell’opera è evidentemente destinatario del provvedimento di sequestro delle copie pubblicate e non può essere ritenuto “terzo”.
Deve quindi essere convenuto in giudizio a pena di inefficacia, nei suoi confronti, del provvedimento adottato, essendo peraltro successore a titolo particolare del diritto di sfruttamento economico dell’opera in virtù del contratto di edizione.
Quanto ai rimedi esperibili avverso il provvedimento reso in un processo in cui non sia stato convenuto, occorre distinguere a seconda del momento in cui abbia acquistato il diritto: se il successore a titolo particolare ha acquistato ante litem, è legittimato a proporre opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 comma I c.p.c. e impugnazione ex art. 344 c.p.c.; il successore a titolo particolare in virtù di vicenda traslativa successiva all’instaurazione del procedimento può proporre opposizione di terzo revocatoria ex art. 404 comma II c.p.c., oppure proporre intervento autonomo o impugnare ex art. 11 ultimo comma c.p.c.

SC

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