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(DC) NESSUNA CONTRAFFAZIONE DEL MARCHIO (ANCHE SE FORTE) PER IL LOGO SIMILE, MA FACILMENTE DISTINGUIBILE (Cass. civ. 17.02.2015 n.3118)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3118 del 17 febbraio 2015, rigettando il ricorso proposto da una nota casa di moda, non ha riconosciuto la contraffazione del marchio in quanto il marchio successivo, utilizzato per contraddistinguere analoghi prodotti, sebbene simile, risultava dotato di capacità distintiva e, pertanto, non confondibile.
A tale esito i giudici pervengono richiamando il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, per i marchi forti, “la contraffazione imputabile al marchio successivo e similare non viene meno non solo quando le varianti o modificazioni siano lievi, ma neppure quando siano consistenti e rilevanti, sempreché vi sia appropriazione dell'identità sostanziale ovvero del nucleo ideologico espressivo che caratterizza l'attitudine individualizzante di quello anteriore” (v. Cass. n. 1906/2010, n. 14787/2007, n. 18920/2004). Pertanto, argomentano i giudici, quando, per effetto delle varianti o modificazioni, il nucleo ideologico espressivo che è proprio del marchio anteriore resti impregiudicato e cioè non confondibile con il secondo, la tutela del primo si arresta, non essendo consentito ad un'impresa titolare di un marchio (anche se forte) di vietare ad un'altra l'uso di un marchio similare ma non confondibile, quando resti immutata la capacità distintiva dei suoi prodotti rispetto a quelli dell'altra impresa.


NP
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