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(DUE) LAVORATORI ITINERANTI: ANCHE GLI SPOSTAMENTI DOMICILIO-CLIENTI SONO ORARIO DI LAVORO (Corte di Giustizia, 10.09.2015 C-266/14)

La sentenza 10 settembre 2015, C-266/14 della Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce la corretta interpretazione dell’art. 2, punto 1, Direttiva n. 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro, in merito al tempo di spostamento domicilio-clienti di dipendenti che non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata presentata nell’ambito di una controversia instaurata da un sindacato spagnolo che contestava il rifiuto, da parte di due aziende, di considerare che il tempo che i dipendenti impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro, ai sensi dell’art. 2 citato.

La Corte rileva, in primis, che la Direttiva, secondo giurisprudenza costante, definisce la nozione di orario di lavoro – in opposizione al periodo di riposo – includendovi qualsiasi periodo in cui il dipendente sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni.

Esaminando il caso di specie, la CGUE ritiene sussistenti gli elementi costitutivi elencati, in quanto:

• gli spostamenti dei dipendenti, per recarsi dai clienti indicati dal loro datore di lavoro, costituiscono lo strumento necessario per l’esecuzione delle prestazioni tecniche di tali lavoratori presso tali clienti, pertanto tali lavoratori devono essere considerati nell’esercizio della propria attività o delle proprie funzioni;

• conseguentemente, se un lavoratore, che non ha più un luogo di lavoro fisso, esercita le sue funzioni durante lo spostamento che effettua verso un cliente od in provenienza da questo, tale lavoratore deve essere considerato come al lavoro anche durante tale tragitto;

• infine, durante il tempo di spostamento necessario, che il più delle volte è incomprimibile, detti lavoratori non hanno la possibilità di disporre liberamente del loro tempo e di dedicarsi ai loro interessi, e pertanto essi sono a disposizione dei loro datori di lavoro, spettando poi a quest’ultimo predisporre gli strumenti di controllo necessari per evitare eventuali abusi.

Per tali motivi, la Corte dichiara che l’art. 2 deve essere interpretato nel senso che, se i lavoratori non hanno un luogo di lavoro fisso o abituale, costituisce orario di lavoro, ai sensi di tale disposizione, il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro.


NP
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