Nov

30

16

(DPE) ECOREATI: PRIMA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE (Cass. pen. 03.11.2016, n. 46170)

Con la pronuncia in commento la Corte di Cassazione interpreta, per la prima volta, i contenuti essenziali della fattispecie di inquinamento ambientale, introdotta con la L. 22 maggio 2015 n. 68 (la cosiddetta legge eco-reati).
In particolare, la Corte ha fornito indicazioni sulla corretta lettura di alcuni termini utilizzati dal legislatore, come “la compromissione e il deterioramento significativi e misurabili”.
La Corte ha stabilito che si tratta di fenomeni distinti sostanzialmente equivalenti negli effetti, in quanto si risolvono entrambi in una alterazione, ossia in una modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema caratterizzata; nel caso della “compromissione”, in una condizione di rischio o pericolo che potrebbe definirsi di “squilibrio funzionale”, perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema ed, in quello del deterioramento, come “squilibrio strutturale”, caratterizzato da un decadimento di stato o di qualità di questi ultimi.
Da ciò consegue, che affinché possa configurarsi il reato in esame, a nulla rileva l'eventuale reversibilità del fenomeno inquinante (se non come uno degli elementi di distinzione tra il delitto in esame e quello, più severamente punito, del disastro ambientale di cui all'art. 452-quater cod. pen).