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(NP) VOLONTARI E TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO IN LAVORO SUBORDINATO (C. App. Roma n. 3209/21)

In particolare nel terzo settore è comune il ricorso al volontariato ora normato dal relativo Codice di cui al Dlgs 117/2017. Talora però dietro lo schermo del volontariato può celarsi un vero e proprio rapporto di lavoro avente natura subordinata.
Se la citata normativa richiede che il volontario presti la propria attività a titolo personale, spontaneamente ed a titolo gratuito nulla esclude però che possa sussistere un diritto al rimborso alle mere spese sostenute e conseguentemente documentate.
Ove al contrario si palesi, in sede di accertamento giudiziale, una erogazione continuativa del rimborso spese magari forfettarie e senza un diretto riscontro rispetto quelle sostenute, si realizza uno degli elementi indicatori della subordinazione. Vieppiù, come nel caso di specie ove la contestata volontaria collaborazione si estrinsechi all’ interno di veri e propri turni, quindi con stabile inserimento nell’ organizzazione aziendale.
Decisamente privo di decisiva importanza il nomen iuris assegnato al rapporto valendo piuttosto le modalità attraverso le quali realmente questo si sviluppi. (DG)