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(DL) LE DEROGHE AL PRINCIPIO DI IRRIDUCIBILITA’ DELLA RETRIBUZIONE (Cass. 31.07.2023 n. 23205)

L’art. 2103 del codice civile contempla la irriducibilità della retribuzione assolvendo alla importante funzione di garantire al lavoratore dipendente la erogazione del trattamento retributivo convenuto in sede contrattuale ed in ragione delle mansioni svolte.
Sussistono però delle deroghe allorquando vengano riconosciute indennità aggiuntive per specifiche condizioni o modalità di realizzazione della prestazione lavorativa contingenti come pure precarie o mutevoli.
In questo senso il giudice di legittimità ha ritenuto come il detto principio debba essere si' determinato con il computo della totalita' dei compensi corrispettivi erogati ma tenendo conto delle qualita' professionali intrinseche alle mansioni del lavoratore, attinenti, cioe', alla professionalita' tipica della qualifica rivestita. I trattamenti di miglior favore costituiscono componenti aggiuntive ai minimi tabellari e non sono coperti dalla tutela dell'articolo 36 Cost. La loro eliminazione non e' in contrasto con il principio di irriducibilita' della retribuzione, previsto dall'articolo 2103 c.c.. Non vi sono compresi infatti i compensi erogati in ragione di particolari modalita' della prestazione lavorativa o collegati a specifici disagi o difficolta', i quali non spettano allorche' vengano meno le situazioni cui erano collegati. In sostanza il principio di irriducibilita' della retribuzione che implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione non sia riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e che ogni patto contrario e' nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto va tuttavia coordinato con il legittimo esercizio, da parte del datore di lavoro, dello "ius variandi". In tal caso la garanzia della irriducibilita' della retribuzione si estende alla sola retribuzione compensativa delle qualita' professionali intrinseche essenziali delle mansioni precedenti, ma non a quelle componenti della retribuzione che siano erogate per compensare, come detto, particolari modalita' della prestazione lavorativa (cfr. Cass. 38169 del 30/12/2022, Cass. 01/08/2017 n. 19092 e Cass. 06/12/2017 n. 29247). (DG)