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(DC) Non vi è donazione indiretta in contesto di relazioni coniugali o di convivenze affettive con carattere di unioni di fatto in difetto di prova e motivazione rigorosa circa l’animus donandi (Cass. 20.04.2026 n. 10388)
La vicenda oggetto dei giudizi di merito e poi di quello di legittimità’ riguardava la richiesta da parte dell’ex coniuge di restituzione delle somme da questa erogate per l'acquisto di un'autovettura intestata all'ex marito in costanza di matrimonio (in regime di separazione dei beni). La Corte d'Appello rigettava la domanda di arricchimento senza causa ed indebito oggettivo, qualificando l'acquisto dell'autoveicolo quale donazione indiretta in favore del marito. La Corte di Cassazione ha invece successivamente accolto il ricorso dell'ex moglie ravvisando un vizio di motivazione, in quanto il giudice di merito avrebbe presunto l'intento di liberalità basandosi sul generale equilibrio economico della coppia, senza verificarne né motivare in modo adeguato ed esaustivo la effettiva sussistenza. Il collegio ha quindi affermato che per qualificare l'attribuzione di beni immobili o mobili registrati tra coniugi o conviventi more uxorio come donazione indiretta, occorre una prova e una motivazione rigorose circa la sussistenza del cd. animus donandi, escludendo quindi il richiamo ad affermazioni generiche circa il mero equilibrio di coppia o la ripartizione delle spese familiari. (DG)
