Ago

20

26

(DL) COMPORTO: LE ASSENZE DEL PERSONALE DIRETTIVO NON RIENTRANO NEL COMPORTO SE SI RICHIEDE LO STRAORDINARIO OLTRE I LIMITI DI RAGIONEVOLEZZA (Cass.26.05.2026 n.16305)

Con la sentenza n.16305 del 26 maggio 2026, la Corte di Cassazione conferma il principio secondo cui l’esclusione del personale direttivo dai limiti legali dell’orario di lavoro, di cui all’art. 17 co.5 D.Lgs 66/2003, non è assoluta e non può superare i limiti di ragionevolezza.
Di conseguenza, se il carico di lavoro diventa eccessivo, le assenze per malattia causalmente collegate a ritmi di lavoro insostenibili, sia da punto di vista quantitativo che qualitativo, non possono essere computate nel periodo di comporto.
Nel caso di specie, l’attività istruttoria espletata nella fase di merito aveva dimostrato come un quadro con funzioni direttive fosse gravato da un sovraccarico di lavoro che aveva causato l’insorgenza di una patologia psichica, così come accertato dalla consulenza tecnica medico-legale. Sulla base di ciò, i giudici della Suprema Corte hanno confermato la nullità del licenziamento per superamento del periodo di comporto intimato al lavoratore essendo la malattia derivata dalla violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di protezione e sicurezza di cui all’art 2087 c.c. La Corte ha ribadito, inoltre, il diritto al compenso per lavoro straordinario del personale dirigente “qualora la prestazione, per la sua durata superi - secondo un accertamento riservato al giudice del merito ed incensurabile in sede di legittimità- il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa e usurante”. (FMT)