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(DL) GLI EVENTUALI PROBLEMI ALLA VISTA DEI LAVORATORI AI VIDEOTERMINALI NON SONO SEMPRE FONTE DI RESPONSABILITÀ PER L’AZIENDA (Cass. 24.06.2009 n.14842)

La Corte di Cassazione, con sentenza in epigrafe, ha stabilito che non sussiste una responsabilità per colpa dell’azienda nei confronti del lavoratore, per il sol fatto che quest’ultimo sia occupato in un’attività che, potenzialmente, può esser causa di danni fisici e morali.

Nella fattispecie de quo, l’organo di legittimità ha accolto il ricorso della società, la quale nei precedenti gravami era stata condannata a risarcire il proprio collaudatore, per il danno biologico ed il danno morale a seguito dei problemi alla vista, ritenuti quali effetti della protratta attività lavorativa ai videoterminali. La diversa pronuncia fonda le sue radice nell’insufficienza della prova che riconduca la patologia lamentata dal ricorrente alla mansione espletata.

Così, la Corte Suprema.ha statuito che non è sufficiente la potenzialità lesiva, insita alla prestazione, per determinare il diritto del lavoratore al risarcimento del danno.


LCO

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