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(DL) LEGITTIMO IL LICENZIAMENTO IN CASO DI ASTENSIONE COLLETTIVA CHE PER LE MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE NON SIA RICONDUCIBILE ALLO SCIOPERO DI CUI ALL’ART.40 DELLA COSTITUZIONE (Cass. 08.07.2026 n. 22927)
Con la sentenza n. 22927 dell’8 luglio 2026, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso promosso da un docente di sostegno, confermando la legittimità del suo licenziamento disciplinare per giusta causa per aver aderito ad uno sciopero ad oltranza, precedentemente dichiarato illegittimo dalla Commissione di Garanzia, sia per la durata che per le modalità di partecipazione.
I giudici della Suprema Corte hanno ritenuto che il divieto di applicazione della sanzione espulsiva, di cui all’ art. 4 della legge n. 146/1990, si riferisce alle violazioni dei primi tre commi dell’art 2 della suddetta legge (cd. “limiti esterni” del diritto di sciopero quali: rispetto delle prestazioni indispensabili, preavviso, comunicazione di durata, modalità, motivazioni etc.) e non alla violazione dei cd. “limiti interni” attinenti alla riconducibilità della proclamazione nell’alveo della fattispecie prevista dall’art 40 della Costituzione. Nel caso di specie, la protesta, rimettendo ai singoli lavori la libertà di scegliere autonomamente in quali giornate aderire allo sciopero, veniva privata della sua caratteristica collettiva ed era quindi estranea alla nozione costituzionale di sciopero. Conseguentemente, le assenze del lavoratore sono state ritenute ingiustificate ed il licenziamento ritenuto legittimo. (FMT)
