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(DL) LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO DEL LAVORATORE DISABILE: IL DATORE DI LAVORO DEVE ATTIVARSI PER VALUTARE GLI ACCOMODAMENTI RAGIONEVOLI (Cass. 02.04.2026 n. 8211)
Con la sentenza n. 8211 del 2 aprile 2026, la Corte di Cassazione si pronuncia sui presupposti di legittimità del licenziamento per superamento del periodo di comporto nei confronti del lavoratore disabile, soffermandosi sul rapporto tra obbligo datoriale di adottare gli accomodamenti ragionevoli e conoscenza/conoscibilità, della condizione di disabilità del dipendente.
La Suprema Corte ribadisce che la conoscenza o la conoscibilità della condizione di handicap del dipendente costituisce elemento determinante ai fini dell'accertamento dell'adempimento dell'obbligo di adottare gli accomodamenti ragionevoli previsti dal d.lgs. n. 216/2003 ed evitare comportamenti discriminatori.
La Corte richiama inoltre il consolidato orientamento secondo cui il datore di lavoro che intenda procedere al licenziamento per superamento del periodo di comporto è tenuto ad acquisire le informazioni necessarie per verificare se le assenze siano riconducibili ad uno stato di disabilità e per valutare l'adozione di eventuali accomodamenti ragionevoli idonei ad evitare il recesso. Al datore di lavoro è richiesto uno sforzo diligente per trovare una soluzione organizzativa adeguata che scongiuri il licenziamento. A tale obbligo datoriale corrisponde altresì un dovere di collaborazione del lavoratore, dovendosi instaurare un'effettiva interlocuzione tra le parti finalizzata all'individuazione delle misure organizzative concretamente praticabili.
Nel caso di specie, la Cassazione ha ritenuto immune da censure l'accertamento della Corte territoriale, secondo cui il datore di lavoro era quantomeno in condizione di conoscere lo stato di disabilità della lavoratrice e, nonostante ciò, non aveva avviato alcuna iniziativa diretta a valutare o adottare accomodamenti ragionevoli. Sulla base di tale accertamento, la Suprema Corte ha confermato la configurabilità dell'inadempimento dell'obbligo imposto dall'art. 3, comma 3-bis, del d.lgs. n. 216/2003, della discriminazione indiretta e della conseguente nullità del licenziamento. (EC)
