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(DL) IL LICENZIAMENTO DISCIPLINARE VA VALUTATO SULLA BASE DEGLI ADDEBITI CONTESTATI: I PRECEDENTI DISCIPLINARI NON INDICATI NELLA CONTESTAZIONE NON POSSONO ESSERE UTILIZZATI PER GIUSTIFICARE LA SANZIONE ESPULSIVA (Cass. 22.07.2026 n. 23817)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23817 del 22 luglio 2026, torna ad affrontare il tema della proporzionalità del licenziamento disciplinare e dei limiti del sindacato di legittimità sulla relativa valutazione, soffermandosi altresì sulla rilevanza, nel caso concreto, dei precedenti disciplinari del lavoratore.

Con riferimento a tale ultimo profilo, la Suprema Corte ha osservato che la contestazione disciplinare e il successivo provvedimento di licenziamento erano nel caso sopposto ad esame "privi di alcun accenno" ai precedenti disciplinari invocati dalla società e che tale specifica statuizione della Corte territoriale non era stata oggetto di censura.

La Corte ha ribadito inoltre che il giudizio di proporzionalità tra l'addebito contestato e la sanzione espulsiva costituisce un apprezzamento di merito non sindacabile in sede di legittimità. Richiamando poi i principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 129/2024, ha evidenziato altresì che la previsione, da parte del codice disciplinare contenuto nel contratto collettivo applicato, di una sanzione conservativa per una determinata condotta consente al datore di lavoro di conoscere ex ante la gravità dell'illecito disciplinare e di conformare conseguentemente l'esercizio del potere disciplinare.

Sulla base di tali principi, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata con rinvio, demandando al giudice di merito di verificare se l'inadempimento contestato alla lavoratrice fosse oggetto di una specifica previsione di sanzione conservativa nell'ambito del codice disciplinare contenuto nel CCNL applicato in azienda. (EC)