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(DL) NEGLI APPALTI CHI RISPONDE PER L' INFORTUNIO SUL LAVORO OCCORSO AL DIPENDENTE DELLA SOCIETA’ DISTACCATARIA ? (Cass. 25.01.2026 n. 1633)

La Corte di Cassazione – sez. lavoro, con Ordinanza n. 1633/2026 ha rigettato il ricorso proposto da due società – rispettivamente distaccante e distaccataria in merito ad un infortunio sul lavoro subito da un dipendente di quest’ ultima allorquando utilizzava una sega circolare priva dei dispositivi di sicurezza. I giudici della Suprema Corte hanno confermato la precedente decisione di merito che aveva attribuito esclusiva responsabilità dell'evento infortunistico in capo alla società distaccataria per violazione degli obblighi di prevenzione e vigilanza (art. 2087 c.c. e D.Lgs. 81/2008). Il collegio ha escluso qualsiasi concorso di colpa del lavoratore o responsabilità della ditta distaccante, che aveva correttamente adempiuto agli obblighi formativi e informativi sui rischi generali. Nella citata Ordinanza si afferma quindi come in tema di infortuni sul lavoro nell'ipotesi di distacco del lavoratore (art. 30 D.Lgs. n. 276/2003 e art. 3, co. 6, D.Lgs. n. 81/2008), tutti gli obblighi di prevenzione, protezione e costante vigilanza sull'esecuzione della prestazione gravano sul distaccatario nella fase esecutiva del lavoro. Il datore di lavoro distaccante mantiene una posizione di garanzia unicamente sino all'avvio effettivo del distacco, rispondendo solo dell'adempimento dell'obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi generali connessi alle mansioni. Laddove la società distaccante abbia adempiuto a tali obblighi informativi, la responsabilità dell'evento lesivo causato dalla violazione delle norme antinfortunistiche o dalla manomissione dei presidi di sicurezza ricade in via esclusiva sulla società distaccataria (DG).