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(DLPI)- FERIE NON GODUTE DAL DIPENDENTE PUBBLICO E PRESUPPOSTI DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA (CONS.DI STATO,SEZ.V,12.02.2007,N.560)

Confermando l’indirizzo prevalente, il Consiglio di Stato ha ribadito come non spetti alcuna indennità sostitutiva al dipendente che non abbia usufruito delle ferie per scelta personale, non imposta dall’Amministrazione di appartenenza.
Ed infatti, hanno sottolineato i giudici, il diritto al compenso sostitutivo delle ferie sussiste quando il mancato godimento del periodo di riposo dipenda da esigenze di servizio che inducano l'Amministrazione a negare le ferie richieste.
Solo la mancata fruizione delle ferie, per fatto imputabile al datore di lavoro, lascia integra la pretesa patrimoniale. Tra le ipotesi di “fatto imputabile al datore di lavoro” la giurisprudenza prevalente ravvisa anche la mancata assegnazione da parte del datore del suddetto periodo, con la conseguenza per cui, qualora ciò non sia avvenuto ed il lavoratore sia rimasto in servizio prestando ininterrottamente la propria opera, il compenso sostitutivo spetta in ogni caso, non rilevando in tale ipotesi disposizioni meramente autorizzatorie, non seguite da un atto formale di assegnazione.
Sotto il profilo degli oneri probatori, incombe al lavoratore la dimostrazione di aver richiesto il periodo di ferie e che tale richiesta sia stata respinta dall’Amministrazione di appartenenza (Cons. Stato, Sez. V, 21 settembre 2005, n.4942).

FF

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