La Suprema Corte – nel richiamare principi già esposti con la recente pronuncia Cass. n. 1376 del 2016 – ha definito il contenuto ineludibile dell’obbligo contrattuale incombente sull’intermediario finanziario, che non può esaurirsi in formule di stile contenute nel contratto quadro, nè e
2016
20-06