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(DL) LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA SE IL DIPENDENTE DURANTE LA MALATTIA LAVORA ALTROVE (Cass. 15.01.2024 n. 1472)

Il licenziamento disciplinare e quindi per giusta causa è legittimo ove il dipendente sebbene formalmente assente per malattia rispetto il proprio datore di lavoro sia invece impegnato nello svolgere altra e diversa attività lavorativa.
L’ Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione nel solco di consolidata giurisprudenza, afferma come il lavoratore debba rispettare ogni cautela terapeutica e quindi di riposo al fine di ristabilire le proprie condizioni di salute così da consentire la realizzazione della propria prestazione di lavoro in favore del datore nei cui confronti vanta il rapporto di dipendenza.
Diversamente la prestazione di lavoro in costanza di malattia integra, in via principale, un illecito c.d. di pericolo tale da radicarsi sia nel caso in cui l’ attività censurata abbia pregiudicato la ripresa del rapporto di lavoro sia laddove, anche solo potenzialmente, questa sia stata messa a rischio dal comportamento del lavoratore (DG).