Apr

17

24

(DL) RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO PER L’AMBIENTE DI LAVORO (Cass. 16.02.2024 n. 4279)

La responsabilità del datore di lavoro per comportamenti vessatori in ambiente di lavoro sussiste anche in difetto di accertamento di mobbing. Il mobbing per potersi configurare deve, infatti, rilevare, sia sotto il profilo oggettivo, avendo riguardo anche alla portata qualitativa e quantitativa degli episodi, sia sotto il profilo soggettivo, di un intento persecutorio. Secondo la Suprema Corte la riscontrata assenza degli estremi del mobbing non fa venire meno la necessità di valutare e accertare l'eventuale responsabilità del datore di lavoro per avere “anche solo colposamente omesso di impedire che un ambiente di lavoro caratterizzato da stress provocasse un danno alla salute dei lavoratori”. Si è infatti ritenuto “illegittimo che il datore di lavoro consenta, anche colposamente, il mantenersi di un ambiente stressogeno fonte di danno alla salute dei lavoratori …, lungo la falsariga della responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l'esistenza di una condizione di lavoro lesiva della salute, cioè nociva, ancora secondo il paradigma di cui all'art. 2087 cod. civ.».E’ infatti onere del datore di lavoro ex art 2087 c.c. dimostrare di avere adottato tutte «le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro» In tali misure rientra la prevenzione e, ove possibile, la rimozione di un «clima lavorativo teso e caratterizzato da reciproche incomprensioni» richiedendosi al datore di lavoro di intervenire per ripristinare la serenità necessaria per il corretto espletamento delle prestazioni lavorative. (EC)