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(DL) ESENTE DA RESPONSABILITA’ PENALE IL DATORE DI LAVORO CHE IN EMERGENZA PANDEMICA ABBIA APPLICATO I PROTOCOLLI (Cass. 01.12.2023 n. 47904)

La Corte di Cassazione è intervenuta sul tema della responsabilità penale del datore di lavoro in relazione ai rischi della pandemia da Covid, laddove correttamente applicato da quest’ ultimo il “ Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto ed il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
I giudici hanno ritenuto che l’ adozione del predetto Protocollo, come pure gli altri accordi collettivi di settore, avessero realizzato una condizione essenziale rispetto il dettato di cui all’ art 2087 c.c. (tutela delle condizioni di lavoro.
In questo senso il principio espresso dalla Corte secondo la quale “deve essere assolto il datore di lavoro dai reati a lui ascritti concernenti una pluralità di violazioni delle disposizioni di cui al decreto legislativo 81/2008, con riferimento alla situazione pandemica da virus Sars Cov-2, relativamente al rispetto della distanza interpersonale alla mancata fornitura ai dipendenti di dispositivi di protezione individuale conformi e adeguati al rischio derivante dal virus, dovendosi ritenere che con la normativa emergenziale introdotta dal legislatore ordinario si era per un verso proceduto alla temporanea individuazione delle misure di prevenzione e delle regole di cautela da osservarsi nei luoghi di lavoro, correlata all'eccezionalità dell’emergenza e a fattori di rischio sconosciuti e per altro verso il richiamo ai protocolli contenuto nell'articolo 29-bis del decreto legge 23/2020 doveva interpretarsi nel senso del temporaneo discostamento dalla regola giurisprudenziale della massima sicurezza (tecnologicamente) possibile di cui all’articolo 2087 Cc proprio perché doveva essere l'adozione dei protocolli ad assicurare alle persone che lavorano livelli di sicurezza 'adeguati' e non quindi un generico livello “massimo”della sicurezza tecnologicamente possibile, che nel caso del rischio Covid sarebbe sostanzialmente indefinibile.” (DG)