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(DL)- LICENZIAMENTI COLLETTIVI E NOZIONE DI "STABILIMENTO"(CORTE DI GIUSTIZIA COMUNITA'EUROPEE, SENT. 15.02.2007 C - 270/05)

Nell’ambito della nozione di “stabilimento, di cui alla direttiva 98/59, può essere ricompressa anche un’entità distinta, sebbene non separata geograficamente, che presenta caratteristiche di permanenza e stabilità, destinata ad effettuare una o più operazioni determinate e che dispone di un insieme di lavoratori nonché di strumenti tecnici e di una struttura organizzativa tale da permettere il compimento di tali operazioni. In considerazione del fatto che lo scopo perseguito dalla direttiva 98/59 riguarda segnatamente gli effetti socio-economici che i licenziamenti collettivi potrebbero provocare in un contesto locale e in un determinato contesto sociale, non è necessario che l’entità in questione sia dotata di autonomia giuridica, né di autonomia economica, finanziaria, amministrativa o tecnologica per poter essere qualificata come “stabilimento”. Non è altresì essenziale – ha precisato il Giudice comunitario – il fatto che l’unità di cui trattasi disponga o meno di una direzione che possa effettuare licenziamenti collettivi in maniera indipendente.
Pur in assenza di una definizione che, in positivo, delinei i confini della nozione di “stabilimento”, con la pronuncia in oggetto, la Corte di Giustizia delle Comunità europee estende l’ambito oggettivo di applicazione della nozione di “stabilimento” nell’ottica del favor lavoratoris, tendendo, nella pratica, ad avvicinare tale nozione a quella di “reparto” della struttura organizzativa aziendale.

F.F.
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