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(DI)- LA SIMULAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA NON PUO' ESSERE PROVATA PER TESTIMONI (CASS.,SEZIONI UNITE CIVILI,26.03.2007,N.7246)

Punto centrale della questione esaminata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia del 26.03.2007, n. 7246 è se si possa ammettere una prova testimoniale in ordine alla reale corresponsione del prezzo della vendita in contrasto con quanto risulta dagli scritti.

A tal proposito le Sezioni Unite hanno stabilito il seguente principio di diritto:
“Costituendo il prezzo elemento essenziale della vendita, e dovendo anch’esso risultare per iscritto e per intero quando per il contratto è prevista la forma scritta ad substantiam, non è ammissibile nella controversia fra le parti del contratto la prova testimoniale diretta a dimostrarne un’entità difforme da quanto risulta dal contratto, non rinvenendosi alcuna delle ipotesi di deroga previste dagli articoli 1417,2722 e 2725 del codice civile”.

MG

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