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(DLS)- L'ATTO DI NOMINA E'SUFFICIENTE A COSTITUIRE VALIDAMENTE IL RAPPORTO DI LAVORO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO DI UNA USL (CASS.SEZ.LAV.,04.04.2007,N.8472)

L’azienda USL BA/2 nel gennaio 1997 ha nominato direttore amministrativo Pietro D. per un quinquennio, ma nel febbraio del 1998 ha revocato l’incarico. Il dirigente ha chiesto al Tribunale di Trani di condannare l’azienda al risarcimento del danno per mancato rispetto della durata quinquennale dell’incarico. L’azienda si è difesa sostenendo, tra l’altro, che il conferimento dell’incarico doveva ritenersi nullo perché non risultava da un contratto sottoscritto da entrambe le parti.

La tesi dell’azienda è stata accolta in grado di appello, dalla Corte di Bari che ha ritenuto fondata l’eccezione di nullità del conferimento dell’incarico per mancanza della forma scritta. Il dirigente ha proposto ricorso per cassazione, censurando la decisione della Corte di Bari per vizi di motivazione e violazione di legge.

La Suprema Corte (Sezione Lavoro n. 8472 del 4 aprile 2007)
ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa, per nuovo esame alla Corte di Appello di Lecce, enunciando il seguente principio di diritto: “la mancata sottoscrizione da parte del direttore generale di un’azienda sanitaria locale e del direttore amministrativo da lui nominato di una specifica convenzione contrattuale non determina la nullità del contratto di lavoro del direttore amministrativo per vizio di forma, quando sussiste il previsto atto di nomina seguito dall’immissione nelle funzioni e dallo svolgimento dell’incarico”.

MG

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