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(DL)- DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI:DEROGA IN IPOTESI DI CESSAZIONE DELL'ATTIVITA'DEL REPARTO CUI LA LAVORATRICE E'ADDETTA (CASS.SEZ.LAV.,16.02.2007,N.3620)

Con la recente sentenza del 16.02.2007 n. 3620 la Corte di Cassazione afferma che in tema di tutela della lavoratrice madre, la deroga al divieto di licenziamento di cui al comma 2 dell’articolo 2 della legge 1204/1971, nell’ipotesi di cessazione dell’attività dell’azienda, cui essa è addetta, deve intendersi nel senso che il licenziamento è possibile anche nel caso di cessazione dell’attività del reparto cui essa è addetta, sempre che il reparto abbia autonomia funzionale, e a condizione che il datore di lavoro assolva l’onere probatorio, a proprio carico, circa l’impossibilità di utilizzare la lavoratrice presso altri reparti.

MG

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