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(DL)- IL LAVORATORE HA DIRITTO DI OTTENERE L'ESIBIZIONE IN GIUDIZIO,DA PARTE DELL'AZIENDA,DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLE VICENDE DEL RAPPORTO DI LAVORO (CASS.SEZ.LAV.,26.04.2007,N.9961)

In una controversia avente ad oggetto la determinazione del compenso per lavoro straordinario il lavoratore ha diritto di ottenere l’esibizione da parte dell’azienda dei libri paga per rilevarne i dati necessari.

La tenuta da parte dell’azienda di documentazione relativa alle vicende del rapporto di lavoro, sia che sia imposta dalla legge (come per i libri paga e matricola), sia che sia prevista dalla organizzazione aziendale ai fini della registrazione delle presenze e dei relativi orari, dà luogo alla formazione di documenti che, oltre ad essere possibile oggetto di ispezioni amministrative, sono utilizzabili anche dal lavoratore, in coerenza con la regola dell’esecuzione del contratto secondo buona fede (art. 1375 cod. civ.), proprio perché redatti per registrare le vicende relative al rapporto di lavoro.

Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con la recente sentenza del 26 aprile 2007 n. 9961.

In caso di loro rilevanza, pertanto, il lavoratore ha il diritto di conseguire la loro esibizione in giudizio, a prescindere dalla eventuale prospettabilità di prove diverse e senza spazi per valutazioni discrezionali da parte del giudice, anche perché l’acquisizione della prova documentale risponde anche a criteri di economia di giudizio, omogenei alle direttive costituzionali di cui al novellato art. 111 Cost.

Queste condizioni trovano una puntuale base normativa anche nei principi dettati dalla legislazione in materia di trattamento e protezione dei dati personali e ora in particolare nell’art. 7, comma 1, del d.lgs. 20 giugno 2003, codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui “l’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile”.

MG

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