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(DC)-IL RIFIUTO DI UN’IMPRESA PUBBLICA DI FORNIRE L’ELENCO ABBONATI COSTITUISCE ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE (CASS., SEZ. I CIVILE, 16.05.2007, N. 11312)

La sentenza 11312/2007 statuisce che la mancata fornitura di files riguardanti gli abbonati da parte di imprese pubbliche integra un abuso di posizione dominante, vista la liberalizzazione del mercato attuata dalla legge 287/1990.

La vicenda trae origine dal fatto che la società attrice aveva brevettato un apparecchio telefonico atto a consentire la ricerca dell’abbonato richiesto e il conseguente collegamento telefonico mediante digitazione del nome o di latri elementi identificativi. Tuttavia, per il funzionamento dell’apparecchio era necessario acquisire la banca dati degli abbonati al servizio telefonico pubblico.

La Telecom dichiarò, però di non essere disponibile a trasferire i files a terzi.

Di conseguenza, l’istante rilevò che il comportamento tenuto dalla Telecom integrava un abuso di posizione dominante sul mercato delle informazioni relative al servizio telefonico nazionale.

La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sul caso in esame, ha stabilito il seguente principio di diritto:
“Il rifiuto di un’impresa pubblica di fornire i dati relativi agli elenchi degli abbonati costituisce abuso di posizione dominante sul mercato delle informazioni relative al servizio telefonico nazionale. L’entrata in vigore della legge n. 287 del 1990 attuando la liberalizzazione ha fatto venir meno i diritti di esclusiva concessi alle imprese pubbliche relativamente alla pubblicazione, vendita e distribuzione degli elenchi degli abbonati”.

MG

Si segnala che la sentenza è a Vs. disposizione e potrà essere richiesta contattando lo studio.
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