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(DL) LEGITTIMA LA SOSTITUZIONE DEI LAVORATORI IN SCIOPERO CON QUELLI ADDETTI AD ALTRE UNITA’ PRODUTTIVE (Cass. sez. lavoro 13 giugno – 26 settembre 2007)

La Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che non costituisce condotta antisindacale la sostituzione dei dipendenti in sciopero con lavoratori provenienti da altre unità produttive.
Nella motivazione della pronuncia in esame si legge: “la giurisprudenza di questa Corte ha più volte riconosciuto con riguardo a diverse fattispecie di c.d. “crumiraggi interno”, la legittimità dell’utilizzazione da parte del datore di lavoro di ogni mezzo legale che, senza impedire od ostacolare l’esercizio del diritto di sciopero, siano diretti a contenere gli effetti negativi della sospensione dell’attività (…). In questa linea, più recentemente Cass. 9 maggio 2006 n. 10624 ha affermato che il diritto del datore di lavoro di continuare a svolgere la propria attività in occasione dello sciopero, purchè ciò avvenga nei limiti normativamente previsti ; l’affidamento delle mansioni svolte da lavoratori in sciopero ad altri dipendenti diviene così illegittimo ove avvenga in violazione di una norma di legge o di una norma collettiva (nella specie esaminata con l’assegnazione di lavoratori – assunti con contratti a tempo determinato e parziale per svolgere prestazioni nei giorni di sabato e domenica – ad attività in altri giorni della settimana per sostituire dipendenti in sciopero, o con lo svolgimento di lavoro supplementare da parte di dipendenti con contratto a tempo determinato, in contrasto con norma di legge).(…) In questa prospettiva, si deve affermare che nella logica del bilanciamento del diritto di sciopero e del diritto di libera iniziativa economica dell’imprenditore, entrambi garantiti da norme costituzionali, il primo non può dirsi leso quando il secondo sia esercitato, per limitare gli effetti negativi dell’astensione al lavoro sull’attività economica dell’azienda, affidando ad altri dipendenti i compiti degli addetti aderenti all’agitazione, senza che risultino violate le norme poste a tutela di situazioni soggettive dei lavoratori).

S. C.

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