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(DL) NON AVER COMMESSO PRECEDENTI INFRAZIONI NON SALVA DAL LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA (Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 03.12.2007 n° 25222)

Il non aver commesso precedenti infrazioni non esula il lavoratore dal licenziamento per giusta causa. Così ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza 3 dicembre 2007, n. 25222.
La vicenda ha riguardato un dipendente addetto a sovrintendere all’attività di altri dipendenti, il quale ometteva la stesura di un rapporto a proposito di operazioni compiute da questi ultimi in violazione delle norme del settore.
L’Azienda gli irrogava la sanzione del licenziamento che il dipendente impugnava davanti al giudice del lavoro, ma la domanda veniva rigettata. La Corte di Appello, invece, accoglieva l’appello, annullando il licenziamento in quanto la sanzione irrogata appariva sproporzionata alla mancanza addebitata. L’Azienda proponeva ricorso per Cassazione.
La Corte, accogliendo il ricorso, ha affermato che «per stabilire in concreto l’esistenza di una giusta causa di licenziamento occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all’intensità dell’elemento intenzionale, dall’altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell’elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare» e che l’accertamento in punto di gravità è riservato «all’apprezzamento del giudice di merito, censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ovvero, in riferimento alle pattuizioni collettive, per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale».
Nella fattispecie in esame, ha fatto rilevare il Collegio, il giudice di merito ha ritenuto non violato il vincolo fiduciario solo perché il dipendente in precedenza non aveva commesso precedenti infrazioni, e questo comporta una grave carenza motivazionale che “vizia l’iter logico della pronuncia e conduce alla non consequenziale conclusione della permanenza del rapporto fiduciario tra il dipendente e il datore di lavoro, affermata sulla base di una circostanza, il non aver posto in atto precedenti infrazioni disciplinari, del tutto avulsa dal contesto in cui il comportamento risulta posto in essere”.
MG
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