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(DLPI) NEL SETTORE UNIVERSITARIO LE CONTROVERSIE RELATIVE A SELEZIONI DI PERSONALE PER PASSAGGIO DI CATEGORIA RIENTRANO NELLA GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA (Cassazione Sezioni Unite Civili n. 2288 del 31 gennaio 2008)

Nel comparto universitario le controversie relative a selezioni per il passaggio ad una categoria superiore, rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo anche se si tratti di passaggio fra due categorie appartenenti alla medesima area amministrativa gestionale.

Per quanto riguarda la giurisdizione nelle procedure selettive concorsuali per la copertura di posizioni lavorative nell’ambito del c.d. pubblico impiego privatizzato, queste Sezioni unite, come è noto, hanno delineato il seguente quadro complessivo: a) indubbia giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie relative a concorsi per soli esterni; b) identica giurisdizione su controversie relative a concorsi misti (restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell’ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, perché, in tal caso, la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di possibili vincitori esterni; c) ancora giurisdizione amministrativa quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino passaggio ad aree funzionali o a categorie più elevate (spettando, poi, al giudice del merito l’eventuale verifica di legittimità delle norme che escludono l’apertura della selezione all’esterno); d) residuale giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti a concorsi per soli interni, che comportino l’acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive oppure il passaggio da una qualifica a ad un’altra nell’ambito della medesima area.

Dall’esposto riepilogo della giurisprudenza di queste Sezioni unite in materia, risulta evidente che il rilievo attribuito alla circostanza che la progressione nell’inquadramento avvenga all’interno di una stessa area o tra aree diverse si riferisce ai sistemi di classificazione del personale di quei comparti della pubblica amministrazione per i quali la contrattazione collettiva nazionale individua nelle aree la ripartizione di base dell’inquadramento del personale a seconda dell’importanza delle mansioni e delle relative responsabilità, quali i comparti dei ministeri e degli enti pubblici non economici.

Tale disamina evidenzia che nel comparto università le aree non identificano, come in altri comparti, livelli professionalità relativamente omogenei nei loro tratti fondamentali, pur nell’eventuale presenza di qualche progressione di professionalità tra i diversi livelli retributivi articolati all’interno dell’area stessa, ma hanno una diversa finalità, identificando il tipo di specializzazione professionale e mansionistica di personale con livelli di responsabilità non necessariamente omogenei e quindi articolati su più categorie. Ne consegue che la appartenenza di due categorie alla stessa area non rileva ad escludere la necessità di concorsi aperti, per quote significative, anche ad esterni e quindi la giurisdizione amministrativa per le relative controversie.

MG

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