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(DPU) ANTITRUST: MULTA MILIONARIA ALL’ENEL PER PUBBLICITA’ INGANNEVOLE (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 15.09.2008, Provv. PS91)

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con un recentissimo provvedimento, ha statuito in merito alla problematica della pubblicità ingannevole posta in essere da Enel S.p.A. (in quanto capogruppo comprendente Enel Energia S.p.A., Enel Distribuzione S.p.A. ed Enel Servizio Elettrico S.p.A.) nel passaggio di clienti dal regime c.d. di Maggior Tutela a quello di Mercato Libero dell’energia elettrica.
In base ai D.lgs. n. 145/2007 (Disciplina relativa alla tutela del professionista) e n. 146/2007 (che aggiorna il c.d. Codice del Consumo di cui al D.lgs. n. 206/2005), per pubblicità ingannevole deve intendersi “qualsiasi pubblicità che in qualunque modo, compresa la sua presentazione, sia idonea ad indurre in errore le persone fisiche o giuridiche alle quali è rivolta o che essa raggiunge e che, a causa del suo carattere ingannevole, possa pregiudicare il loro comportamento economico ovvero che, per questo motivo, sia idonea a ledere un concorrente”.
Nelle pubblicità relative alle nuove offerte presenti nel Mercato Libero e promosse da Enel Energia S.p.A., veniva infatti specificato solo marginalmente e con caratteri di dimensioni ridotte, sia nella brochure cartacea che nello spot televisivo, che detta Enel Energia, in qualità di fornitore dei servizi di energia elettrica e di gas naturale nel Mercato Libero, è una società di Enel; dunque, tali pubblicità sono state considerate idonee a indurre in errore il consumatore in ordine al ruolo e all’ambito di attività del soggetto offerente ed, inoltre, non hanno sufficientemente lasciato intendere che l’adesione alle offerte pubblicizzate determina lo spostamento dell’utente ad un nuovo fornitore nonché il passaggio dal Mercato di Maggior Tutela al Mercato Libero, con conseguente adesione ad un piano tariffario soggetto, in futuro, a variazioni di prezzo diverse da quelle fissate dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas e valide nel regime di Maggior Tutela.
Inoltre, nell’ambito della stessa operazione pubblicitaria, è stata segnalata, da parte della clientela e di associazioni dei consumatori, l’esistenza di richieste di fornitura di energia elettrica o gas naturale mai sottoscritte dagli utenti che lamentavano dunque la falsificazione della firma; di richieste che i consumatori dichiarano di aver formulato sulla base di informazioni precontrattuali errate o veicolate da operatori dei call-center; nonché di forniture attivate nonostante l’esercizio del diritto di recesso nei termini e con le modalità previste dalla legge, per le quali veniva comunque richiesto il pagamento previsto.
Le pratiche contestate sono state quindi dichiarate scorrette dall’A.G.C.M. ai sensi dell’art. 20, comma II, del Codice del Consumo, a norma del quale “Una pratica commerciale è scorretta se contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che esso raggiunge o al quale è diretto”, intendendosi per “diligenza professionale”, il normale grado della specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista, e per “idoneità a falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”, l’idoneità ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. La società Enel Energia S.p.A., è stata quindi condannata a pagare, per tali pratiche scorrette, una sanzione totale pari a un milione e 100mila euro.

A.M.

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