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(A) ABOLITO IL REGIME FISCALE AGEVOLATO DELLE STOCK OPTIONS: RISTABILITA LA TASSAZIONE ORDINARIA (Decreto legge, 25.06.2008, n. 112)

Secondo il recente D.l. n. 112 del 25 giugno 2008, articolo 82, commi 23 e seguenti, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, viene meno il regime fiscale agevolato previsto per le stock options e valido fino alla data di entrata in vigore del Decreto 112 (25 giugno 2008), a norma del quale era escluso da imposizione in capo al lavoratore dipendente il reddito in natura derivante dalla assegnazione di azioni della società con la quale il lavoratore intrattiene il rapporto di lavoro o di altra società del gruppo; l’abolizione di tale sistema di agevolazioni riporta dunque a tassazione piena l’assegnazione di azioni ai dipendenti ad un prezzo inferiore al valore di mercato.
Nel regime precedente alla riforma il reddito escluso da imposizione fiscale era costituito dalla differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente; tale differenziale non era dunque assoggettato a tassazione ordinaria e progressiva per scaglioni, bensì assoggettato solamente ad un’imposta sostitutiva del 12,5% secondo il regime del capital gain.
Dal 25 giugno 2008, l’abrogazione dell’art. 51, comma II, lett. g) bis del Tuir e del corrispondente regime fiscale agevolato, ha comportato che attualmente la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegnazione del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal dipendente concorra sempre a formare il reddito imponibile da lavoro dipendente, tassato con la progressività delle aliquote Irpef. Tale differenziale, classificato dall’Agenzia delle Entrate come “compenso in natura”, deve essere quindi assoggettato a ritenute fiscali da parte del datore di lavoro sostituto d’imposta unitamente alla retribuzione corrispondente al periodo di paga nel quale, per effetto dell’esercizio dell’opzione, è avvenuta l’assegnazione delle azioni, come precisato anche dalla recente Circolare della Agenzia delle Entrate n. 54 del 9 settembre 2008. Se poi, al momento della cessione delle azioni ricevute, dovesse determinarsi una plusvalenza, la stessa sarà invece assoggettata a tassazione quale capital gain, con l’aliquota del 12,5%; l’eventuale minusvalenza, diversamente, sarà compensabile con plusvalenze della stessa natura, nell’ambito del regime del risparmio amministrato o della dichiarazione dei redditi.
Tali nuove disposizioni decorrono con riferimento alle azioni assegnate ai dipendenti dalla data di entrata in vigore del Decreto n. 112/2008 (25 giugno 2008): come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il riferimento alla data di assegnazione coincide con la data di esercizio del diritto di opzione, a prescindere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo avvengano in un momento successivo. Per la verifica di tale decorrenza occorre dunque far riferimento alla manifestazione espressa dell’esercizio del diritto di opzione.

AM

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