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(DL) IL DIPENDENTE CHE LEDE L’IMMAGINE DELL’AZIENDA E’ PASSIBILE DI LICENZIAMENTO (Cass., 10.12.2008, n. 29008)

La Suprema Corte, nella pronuncia in epigrafe, ha affermato che la forma della critica non è civile non soltanto quando è eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire o difetta di serenità o obiettività o, comunque, calpesta quel minimo di dignità e di immagine cui ogni persona fisica o giuridica ha sempre diritto, ma anche quando non è improntata a leale chiarezza; ciò si riscontra allorquando si ricorra al "sottinteso sapiente", agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionalmente scandalizzato e sdegnato, specie nei titoli di articoli o pubblicazioni e, quindi, in genere nelle manifestazioni pubbliche, o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, nonché alle vere e proprie insinuazioni.
L'obbligo di fedeltà, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento - ha affermato la Corte - si sostanzia nell'obbligo di un leale comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede.
Il lavoratore, pertanto, deve astenersi non solo dai comportamenti espressamente vietati dall'art. 2105 cod. civ., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso. Ne consegue - ha concluso la Corte - che è suscettibile di violare il disposto dell'art. 2105 cod. civ. e di vulnerare la fiducia che il datore di lavoro deve poter riporre nel lavoratore un esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di critica che, superando i limiti del rispetto della verità oggettiva, si sia tradotto in una condotta lesiva del decoro della impresa datoriale, suscettibile di provocare con la caduta della sua immagine, anche un danno economico in termini di perdita di commesse e di occasioni di lavoro.

MG

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