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(DL) DIRITTO DI OPZIONE E REGIME PENSIONISTICO DEL GIORNALISTA ULTRA CINQUANTASETTENNE (Cass., 01.12.2008, n. 28529)

La Corte di Cassazione è intervenuta sul punto del diritto di opzione del giornalista ultracinquantasettenne .
Il principio affermato è che quest’ ultimo ex art. 6 l. 407/90 ben potesse proseguire il proprio rapporto di lavoro subordinato sino ai sessantacinque anni anche laddove maturata la massima anzianità contributiva.
Resta fermo il termine semestrale di decadenza (decorrente dalla data di raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia) per l’ esercizio dell’ opzione in parola.
La previsione della contrattazione collettiva deve intendersi – pur nel regime delle fonti – come facoltà di godere di una pensione anticipata tale comunque da non escludere la diversa volontà di proseguire l’ attività lavorativa.
La ritenuta illegittimità del licenziamento intimato oltre che per i motivi sopra sinteticamente esposti risiederebbe poi nel mancato assolvimento della procedura ex art. 34 cnlg laddove in difetto di nulla osta della competente associazione a cui il lavoratore aderiva quale rappresentante sindacale.

DG

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