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(DL) DEQUALIFICAZIONE: IMPIEGATA ADIBITA A MANSIONI DI CALL CENTER (Cass., 29.09.08, n. 24293)

Il lavoratore addetto a mansioni connotate da occasioni di crescita professionale non può essere adibito a mansioni di call center, che per sua stessa natura è una attività “elementare” che ha in sé un maggior rischio di fossilizzazione della capacità del dipendente.
È questa la conclusione a cui è giunta la Cassazione con la sentenza n. 24293 dello scorso 29 settembre, decidendo sul caso di una dipendente Telecom che, dopo essere stata impiegata in amministrazione per lungo tempo, era stata destinata al lavoro di centralinista solo per garantirle, a detta della Società, la conservazione del posto di lavoro.

La Suprema Corte nel respingere in particolare la eccezione della società ricorrente circa la violazione dell’art. 2013 c.c. e del difetto di motivazione della sentenza in ordine alla nozione di equivalenza delle mansioni assegnate al dipendente prima e dopo la adibizione al servizio 187, ha evidenziato come la sentenza di appello impugnata “ha esclusivamente posto in evidenza oltre al dato definito oggettivo, rappresentato dalla appartenenza di ambedue i tipi di mansioni, di provenienza e di destinazione, al medesimo livello di inquadramento contrattuale -il principio “che le mansioni di destinazione devono consentire l’utilizzazione ovvero il perfezionamento e l’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto”, confermando il precedente orientamento( cfr. Cass. S.U. 24 novembre 2006 n°25033).

Inoltre la Cassazione ha sottolineato come la Corte territoriale (Corte di Appello di Roma) con giudizio di fatto incensurabile in sede di cassazione in quanto congruamente motivato, “ha adeguatamente valutato le mansioni di provenienza come più ricche di quelle di destinazione, anche perché svolte in collegamento e in collaborazione con altri uffici della società e connotate da non indifferenti occasioni di crescita professionale, mentre quelle di destinazione sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi in sé maggiore rischio di fossilizzazione delle capacità del dipendente”.

AC

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