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INFRAZIONI STRADALI COMMESSE CON LE AUTO AZIENDALI? VALIDE LE NOTIFICHE ALLA SOCIETA’ (Cass., 30.03.2009 n. 7666)

La seconda sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 7666/2009 ha definito una controversa questione: anche le aziende potranno essere destinatarie dei verbali per infrazioni al Codice della strada commesse con le auto aziendali.
Per venire al merito della fatispecie, il ministero delle Infrastrutture e la Capitaneria di Porto di Milazzo, avevano proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza del giudice di Pace che aveva rilevato la nullità dell’ordinanza derivata “dall’aver ingiunto il pagamento alla società e non alla stessa persona del suo legale rappresentante violando così il principio che consente l’irrogazione di sanzioni amministrative solo ad una persona fisica, che in questo caso doveva essere individuata nella persona del legale rappresentante”.La Corte ha precisato che,“nel sistema sanzionatorio delineato dalla legge 24 novembre 1981, n.689, l’art.6 sancisce il principio della responsabilità solidale della persona giuridica nell’ipotesi in cui l’illecito amministrativo sia stato commesso dal suo rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e deve ritenersi sussistente ogni qual volta sua stato commesso un illecito amministrativo da persona ricollegabile all’ente per aver agito nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, a prescindere dall’identificazione dell’autore materiale dell’illecito, trattandosi di requisito che, di per se solo, non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza-ingiunzione, a meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova di responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza dell’illecito, o perché sia posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (…) e le funzioni o incombenze esercitata dal trasgressore. Rimaste incontestate tali evenienze, che avrebbero potuto legittimare, ove allegate e provate, l’esclusione della responsabilità solidale, il provvedimento risulta esente da censure”.
La Suprema Corte ha quindi concluso evidenziando che “è bene possibile che l’amministrazione notifichi due distinti provvedimenti, uno all’autore materiale e l’altro al responsabile solidale, il quale, ai sensi del ricordato art. 6 comma 3 della legge 689/81, può essere una persona giuridica, tenuta in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma dovuta e abilitata (comma 4) all’esercizio del regresso”.
Dunque, valide le notifiche dei verbali alle società, anche omettendo il nome del legale rappresentante, invece che al dipendente autore della violazione o al rappresentante legale.

A.M.C.

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