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DS) NOMINA DEL PRIMARIO: IL DIRETTORE SANITARIO NON E’ OBBLIGATO A MOTIVARE LA SUA SCELTA (Cass. 05.06.2009 n. 13089)

La giurisprudenza di legittimità ha escluso il carattere concorsuale della procedura di conferimento dell’incarico dirigenziale di secondo livello nel settore della sanità pubblica. La Commissione di esperti, infatti, nella procedura di accertamento dell’idoneità dei candidati, non attribuisce punteggi nè stila alcuna graduatoria, ma semplicemente predispone un elenco di soggetti tutti idonei perchè in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Da questa rosa di candidati sottopostagli dalla Commissione, il direttore generale procede al conferimento dell’incarico.
Tale scelta, di carattere essenzialmente fiduciario, ha, pertanto, natura negoziale di diritto privato e non necessita di un obbligo di motivazione ma potrà essere sindacato dal giudice ordinario unicamente sotto il profilo della osservanza delle regole di correttezza e buona fede.
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F.D.S.

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