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DCM) IL CONTRATTO DI LEASE BACK TRA SOCIETÀ DELLO STESSO GRUPPO ELUDE LE NORME TRIBUTARIE (Cass. 8.04.2009 n. 8481)

La quinta sezione civile della Corte di Cassazione ha stabilito che il contratto di lease back tra due società appartenenti allo stesso gruppo, elude le norme tributarie.

Come specificato dalla Suprema Corte, “l’equivalenza tra liceità civilistica e liceità tributaria dell’attività negoziale è, in via di principio, contraddetta dalla divisione della normativa dell’ordinamento giuridico in due subsistemi normativi - quello civilistico e quello tributario – e dalla rilevanza autonoma attribuita dal secondo ai fatti di elusione tributaria e di abuso del diritto, che possono investire anche atti di autonomia privata leciti dal punto di vista civilistico”.

I giudici hanno quindi concluso ritenendo che “il leasing di beni ammortizzabili tra due società del medesimo gruppo d’imprese sia privo di ragioni economiche e quindi realizzi un’elusione tributaria” che nel caso specifico si sarebbe concretizzata “sia attraverso una detrazione dei canoni di locazione finanziaria da parte della società di gruppo locataria, sia attraverso il rinnovato e perciò, duplice, ammortamento, da parte della società di gruppo locatrice, dei beni oggetto di leasing, senza che, data l’appartenenza di entrambe le società al medesimo gruppo si sia realizzato – con riguardo, non alle singole società e in particolare, alla società locataria, ma con riguardo al gruppo di società - quell’effetto economico che è proprio e caratterizzante della locazione finanziaria e che è costituito da una maggiore disponibilità di danaro”.

MG

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