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(DIM) OBBLIGO DI IDENTIFICAZIONE AI POSTI DI BLOCCO PER IL CLANDESTINO (Cass. 04.09.2009 n. 34068)

La Corte di Cassazione, con sentenza in epigrafe, ha statuito che, anche l’immigrato clandestino ha l’obbligo di esibire i documenti di identificazione alla richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
L’organo di legittimità, richiamando precedenti pronunce, ha ritenuto ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo il quale integra il reato di ci all’art.6 d.lgs. n.296 del 1998, la mancata esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta di agenti di pubblica sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino straniero, anche se immigrato clandestinamente.
Ed, invero la Suprema Corte, si è conformata a quanto le Sezioni Unite, sentenza n.45801 del 2003, avevano statuito in merito, ossia “il dettato letterale della norma, la sua ratio e la previsione dell’interesse tutelato, i precedenti storici,….. inducono a ritenere che il destinatario della norma di cui all’art.6.3 d.lgs. n.286/1998, e quindi soggetto attivo del reato, è lo straniero in genere, quindi anche chi abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato”.



LCO

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