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(DLG) IL “TENERSI A DISPOSIZIONE” E’ INDICE DI SUBORDINAZIONE NEL LAVORO GIORNALISTICO (Cass. 11.09.2009 n. 19681)

La Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19681 dell’11 settembre 2009, ha individuato un nuovo indice rivelatore della subordinazione in materia di lavoro giornalistico.
Tenendo in considerazione la peculiarità di tale tipo di rapporto, in cui la subordinazione presenta connotazioni di minore intensità a causa della creatività e della natura squisitamente intellettuale della prestazione, è stata ravvisata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nell’ipotesi in cui il giornalista non si limiti a prestazioni occasionali, ma svolga la propria attività con carattere di continuità, mantenendosi stabilmente, tra una prestazione e l’altra, a disposizione dell’imprenditore per eseguirne le istruzioni.
Ai fini dell’individuazione del requisito della subordinazione, non si richiede, pertanto, che il collaboratore esplichi una attività quotidiana con obbligo di osservare un orario di lavoro, ma ciò che la Corte ritiene essenziale è che ci sia una continuità di prestazione, vincolo di dipendenza e responsabilità di un servizio, come indicato all’art. 2 del CCNL 10 gennaio 1959, efficace erga omnes con il DPR n.153/1961.
Ed invero, tali requisiti sussistono non solo quando un giornalista assicuri con continuità, in conformità agli incarichi lui impartiti e secondo le esigenze formative od informative relative al settore di sua competenza, una prestazione non occasionale ma anche quando mantenga a disposizione la propria opera tra una prestazione e l’altra.


F.D.S.

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