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(DAM) CHIARIMENTI SULLA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA (Tar Lazio - Roma, sez. II – 05/11/2009 n. 10878)

Con la sentenza in commento, i giudici amministrativi si sono soffermati ad esaminare alcuni aspetti relativi alla composizione della commissione giudicatrice di una gara di appalto, in particolare con riferimento alla figura del componente supplente ed al criterio di continuità delle sedute di gara.
Con riferimento alla figura del componente supplente, partendo dal presupposto che la commissione di gara costituisce un collegio perfetto che deve operare con il plenum e non con la semplice maggioranza dei suoi componenti, è stato chiarito che la natura di collegio perfetto della suddetta commissione non è inficiata dalla nomina di supplenti, ma, anzi, ne è confermata e che lo scopo della supplenza è quello, da un lato, di garantire che il collegio possa operare con il plenum anziché con la sola maggioranza, in caso di impedimento di taluno dei membri effettivi, e dall'altro lato che la commissione svolga le sue operazioni con continuità e tempestività, senza che il suo agire sia impedito o ritardato dall'impedimento di taluno dei suoi componenti.
Con riferimento, invece, al principio di continuità delle gare di appalto, è stato specificato che tale principio non viene violato se le operazioni di gara si svolgano con ragionevole celerità, anche se non in un unico giorno o in pochi giorni consecutivi, se la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte preceda la conoscenza delle offerte medesime, e se venga rispettato il principio di segretezza delle operazioni di gara fino alla enunciazione dell'esito della stessa.

MA


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